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D.P.R. 26/11/2007 n. 233c) esprime la volontą dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; d) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni paesaggistici; e) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913 n. 363 di beni rientranti nel settore di competenza; f) esprime le determinazioni dell'Amministrazione, concordate con le altre direzioni generali competenti, in sede di conferenza di servizi o nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale; g) adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell'articolo 141 del Codice; h) fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico- scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze; i) istruisce, acquisite le valutazioni delle altre competenti direzioni generali, i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le successive determinazioni del Ministro; l) propone al Ministro la stipulazione delle intese di cui all'articolo 143, comma 3, del Codice; m) propone al Ministro, d'intesa con la Direzione regionale competente, l'esercizio di poteri sostitutivi per l'approvazione dei piani paesaggistici n) promuove la qualitą del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; partecipa all'ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivitą culturali o a quelle che incidano in modo particolare sulla qualitą del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale o) dichiara l'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941 n. 633, e successive modificazioni e dell'articolo 37 del Codice; p) ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualitą architettonica e urbanistica ai sensi dell'articolo 37 del Codice; q) promuove la formazione, in collaborazione con le universitą, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualitą architettonica, urbanistica e del paesaggio; r) promuove la formazione, in collaborazione con le universitą, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza dell'arte contemporanea; s) promuove la conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo; t) diffonde la conoscenza dell'arte contemporanea e valorizza, anche mediante concorsi, le opere di giovani artisti; u) esercita la vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sulla Fondazione La Quadriennale di Roma; v) esprime alla Direzione generale per il cinema le valutazioni di competenza ai fini dell'esercizio della vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; z) coordina ed indirizza le attivitą del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, istituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 12 luglio 1999 n. 237, il cui ordinamento interno e le relative modalitą di funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento. 3. La Direzione generale per la qualitą e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee costituisce centro di responsabilitą amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, e successive modificazioni. 4. La Direzione generale per la qualitą e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, compreso il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Art. 8 - Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici 1. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni generali periferiche o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali; b) autorizza gli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice; c) autorizza il prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; e) elabora, anche su proposta delle direzioni regionali, i programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici; f) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni storici, artistici ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; g) esprime la volontą dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici; h) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni architettonici, storici, artistici ed etnoantropologici; i) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione, rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95, 96 e 98 del Codice; l) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913 n. 363; m) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di cose e beni culturali in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera b), 68, comma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera e) e 82, del Codice; n) fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico- scientifica alle Direzioni regionali e alle Soprintendenze; o) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice. 3. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici esercita, per il settore di competenza, la vigilanza sugli Istituti di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), e comma 3, lettere c), d), e) ed f). 4. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici costituisce centro di responsabilitą amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, e successive modificazioni. 5. La Direzione generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici si articola in undici uffici dirigenziali non generali, compresi gli Istituti speciali e nazionali; i compiti di detti Uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. Art. 9 - Direzione generale per gli archivi 1. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti, non attribuiti alle Direzioni regionali o ai soprintendenti di settore ai sensi delle disposizioni in materia, relativi alla tutela dei beni archivistici. 2. In particolare, il Direttore generale: a) esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di intervento; b) autorizza gli interventi previsti dall'articolo 21, comma 1, del Codice da eseguirsi sui beni archivistici; c) autorizza il prestito di beni archivistici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice; d) delibera l'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice; e) elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche; f) esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali di settore; g) approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; h) concede contributi per interventi su archivi vigilati; i) cura le intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'in dividuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione delle modalitą di consultazione dei medesimi; l) dichiara il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi, ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del Codice ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; m) esprime la volontą dell'Amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; n) coordina l'attivitą delle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato; o) irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici; p) adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 70, 95 e 98, del Codice; q) adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 gennaio 1913 n. 363; r) adotta i provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale; s) decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del Codice. 3. La Direzione generale per gli archivi svolge le funzioni di coordinamento e di vigilanza sull'Archivio centrale dello Stato e sull'Istituto centrale per gli archivi. 4. La Direzione generale per gli archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attivitą di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione e aggiornamento. 5. La Direzione generale per gli archivi costituisce centro di responsabilitą amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, e successive modificazioni. 6. La Direzione generale per gli archivi si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, compresi quelli aventi sede nelle regioni Sicilia e Trentino- Alto Adige e gli Istituti speciali e centrali; i compiti di detti uffici sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall'emanazione del presente regolamento. |
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